CARATTERI IN ETICHETTA

La modalità di presentazione, sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta, delle indicazioni obbligatorie degli alimenti (compresi i vini) è regolata dal Reg. Ue n. 1169/2011, in particolare all’art 13. Tali indicazioni devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibilichiaramente leggibili e indelebili e redatte in caratteri di altezza almeno pari a 1,2 mm. Tale altezza deve essere misurata sulla parte mediana, facendo riferimento all’altezza della “x” della parola Appendix quale definita dall’allegato IV del regolamento suindicato, per le parole riportate in minuscolo. Fino a poco tempo fa esistevano, però, regole particolari in tema di altezza minima dei caratteri per talune specifiche indicazioni obbligatorie dei vini, tra cui il titolo alcolometrico volumico effettivo. Si prevedeva, infatti, che per tale indicazione i caratteri riportati  in etichetta dovessero avere un’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale era superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se era pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se era pari o inferiore a 20 centilitri. Queste regole particolari sono state, però, oggi abrogate. Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L n. 9 del 11 gennaio 2019, sono stati pubblicati il regolamento delegato n. 2019/33 e il regolamento di esecuzione n. 2019/34 della Commissione, entrambi entrati in vigore il 14 gennaio 2019.

Tra le principali novità introdotte da tale riforma si rileva, proprio, l’aspetto dell’altezza dei caratteri delle indicazioni obbligatorie per i prodotti vitivinicoli: per tutte vale la regola della dimensione minima di 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato (art. 40 del reg. delegato n. 2019/33).

Continuano, invece, a valere i vincoli per l’altezza dei caratteri dell’indicazione del volume nominale del recipiente, contenuti nella direttiva del Consiglio Ue n. 211/76. Tale indicazione deve, pertanto, essere ancora riportata nell’etichettatura in caratteri dell’altezza minima di 6 mm se la quantità nominale è superiore a 1000 ml, di 4 mm se è compresa 1000 ml inclusi e 200 ml esclusi, di 3 mm se è compresa tra
200 ml inclusi e 50 ml esclusi, di 2 mm se è uguale o inferiore a 50 ml. All'indicazione del volume nominale del recipiente può essere associata la lettera “e” (se il contenitore è conforme agli standard europei) in caratteri dell’altezza minima di 3 mm.

A cura del Servizio Giuridico dell'Unione Italiana Vini