VETRO - Capacità dei contenitori

bottiglie

Come è noto per l’imballaggio di quasi tutti i liquidi alimentari bisogna porre molta attenzione alla scelta del contenitore, che deve avere delle caratteristiche metrologiche e di capacità bene individuate e disposte per legge.


Tali leggi a tutela del consumatore spingono il produttore dell’alimento a garantire al consumatore finale che la capacità indicata sul contenitore stesso e sull’etichetta corrisponde nella realtà a quanto promesso. A tale scopo al produttore conviene, per quanto possibile, usare contenitori detti “recipienti misura”.

Questi contenitori vengono identificati dalla iscrizione sullo zoccolo o sotto il fondo della capacità nominale e di quella raso bocca e, in alternativa, della capacità nominale e la distanza in millimetri del livello di riempimento dal raso bocca, ossia del punto in cui sui ottiene la capacità dichiarata.
In più, nella stessa posizione, deve figurare impresso anche il simbolo .

La scelta di utilizzare un “recipiente misura” toglie all’imbottigliatore una serie di incombenze che altrimenti gli spetterebbero.

Non tutte le capacità possono essere utilizzate a libero arbitrio del produttore.

La legge prevede una serie di capacità utilizzabili che sono abbastanza distanziate tra loro per evitare che il consumatore venga indotto in errore. Prima dell’attuazione delle direttive comunitarie, ad esempio, nel vino potevano essere usate indiscriminatamente le capacità cl 75 e cl 70 e le capacità cl 200 e cl 175, successivamente la cl 70 e la cl 175 sono state eliminate.

Non tutte le capacità stabilite per legge possono essere usate per tutti i gruppi merceologici.

Per esempio le capacità cl 70 e cl 20 possono essere usate per liquori e distillati, mentre non possono essere utilizzate per vino, olio, aceto per i quali invece vengono usate le capacità cl 75 e cl 25. La capacità cl 37,5, che viene correntemente utilizzata per i vini, non può essere presentata sul mercato CEE per la birra, l’olio, l’aceto e il latte.

Qui di seguito elenchiamo i principali testi normativi riguardanti i preimballaggi e i “recipienti misura” CEE per liquidi alimentari ai quali potrete riferirvi per approfondire l’argomento.

Direttive CEE: 75/106 - 75/107(recipienti misura) – 79/1005 – 85/10 – 88/316 – 89/676 nonché DL 451 e 614 del 1976 – DM del 5.8.76 e 13.3.79 – DPR 825 del 23.8.82 e legge 47 del 16.2.87 – e successive modificazioni.

Quanto sopra si riferisce ai prodotti che debbono circolare nella Comunità Europea, mentre negli altri Paesi le situazioni possono essere diverse, per cui conviene informarsi bene prima di imbottigliare per l’export extra CEE. Ad esempio: i liquori negli USA o in Sud Africa ed in altri paesi sono accettati nella capacità cl 75 e non cl 70.

IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI PER CONSERVE E SEMICONSERVE - VASI DI VETRO


Oltre che per le bottiglie, anche per i vasi sono state stabilite delle capacità CEE che possono essere usate per prodotti alimentari, in particolare conserve, pomodori e succhi, ma anche tartufi, patate, macedonie, mentre ancora oggi ci sono dei prodotti vegetali che ancora non sono stati regolamentati a livello CEE.

Per i vasi di vetro sono state stabilite una serie di capacità nominali utilizzabili che, essendo calcolate raso bocca, non corrispondono al volume invasettato, anche perché il prodotto preconfezionato in vasi, in genere, viene presentato in peso.

I prodotti sono tanti e con pesi specifici svariati: sono densi, pastosi, secchi, in olio, in aceto, con liquido di governo...

E’ importante pertanto, prima di stabilire le capacità da utilizzare nella propria produzione, fare un’attenta ricerca.

Le capacità ammesse sono elencate nell’allegato II alla direttiva del consiglio CEE del 15 gennaio 1980 n° 80/232.

Le principali sono le seguenti (espresse in ml o cc):

  • 106
  • 156
  • 212
  • 228
  • 314
  • 425
  • 446
  • 580
  • 720
  • 850
  • 1062
  • 1700
  • 2650
  • 3100
  • 4250

     

    Ci sono inoltre altre capacità ammesse per prodotti specifici come, per esempio, tartufi o concentrati di pomodoro.

I contenitori con le capacità ammesse non sono “recipienti misura”, quindi il peso o il volume del prodotto preconfezionato deve essere regolarmente controllato e dichiarato secondo le disposizioni in atto per la categoria di appartenenza.

Per maggiori dettagli e per le successive modifiche alla direttiva vi invitiamo a collegarvi al sito www.metrologialegale.unioncamere.it.

Nella nostra sezione DOCUMENTI vi invitiamo a leggere Recipienti misura - GU CEE n. L 042 15.02.1975 pg 14-20.pdf